Per comprendere i contenuti della riforma costituzionale
- denominata anche devolution e già approvata dal
Parlamento nella precedente legislatura - vanno analizzati soprattutto tre
articoli della Costituzione sottoposta a referendum confermativo: l'articolo
70 sulla funzione legislativa, il 117
sulla ripartizione dei contenuti di tale funzione, il
135 sulla composizione della Corte Costituzionale,
che è il "Giudice delle leggi".
L’articolo 117 della Costituzione, approvato nel 2001 durante il Governo
Amato, al comma 2, lettera "m", stabilisce che è di competenza
legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale».
Nella successiva lettera “n” dello stesso comma, stabilisce poi che sono di
competenza esclusiva dello Stato «le norme generali sull’istruzione».
Al comma 3 del medesimo articolo 117, si determina infine come siano di
competenza legislativa «concorrente» (cioè lo Stato fissa le norme generali
e le Regioni approvano le leggi di dettaglio) «le norme generali
sulla salute».
La nuova riforma
L’articolo 117, comma 2 della cosiddetta devolution
sembrerebbe confermare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali e scolastiche, in quanto riproduce integralmente
le lettere “m” e “n” del testo approvato dal Centrosinistra.
Esso, anzi, sembrerebbe rafforzare le norme generali sulla tutela della
salute, in quanto riporta questo inciso nel comma 2 dell’articolo 117,
inserendo una nuova lettera, la “m bis”.
E tuttavia, nel successivo comma 4, vengono analiticamente specificate le
competenze esclusive delle Regioni nelle seguenti materie: «a) assistenza ed
organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici…».
Viene dunque da chiedersi il senso e l'efficacia pratica che potranno avere
le leggi statali in materia di salute e scuola, se in tali questioni
le Regioni avranno competenza legislativa «esclusiva».
Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali,
l’apparente conferma di tutela risulta indebolita se si legge l’articolo 70
della devolution sulla funzione legislativa. Tale norma,
infatti, al primo comma assegna competenza esclusiva alla Camera dei
Deputati, con possibili osservazioni del Senato federale, non vincolanti,
nelle materie di competenza dello Stato ed espressamente sull’articolo 117,
ad eccezione però del comma 2, lettera “m”.
Al comma 3 dello stesso articolo 70 si stabilisce poi che per le materie
contenute nella lettera “m” - cioè i livelli essenziali delle prestazioni
sociali - i disegni di legge debbano essere approvati dalle due
Camere nel medesimo testo. In caso di divergenza, i presidenti
delle due Camere nominano un comitato composto da trenta membri della Camera
e trenta del Senato che debbono trovare un accordo.
Già questa procedura risulta macchinosa, ma ancor più
preoccupante è che nulla si dice se non si trova l’accordo.
Se non lo si trova, in sostanza, la legge sui livelli essenziali delle
prestazioni sociali non viene approvata e questi non
possono essere determinati, con una carenza di tutela, quindi, nei
confronti dei cittadini.
Tutela debole
E del resto la tutela è ancor più indebolita se si osserva la
nuova composizione della Corte Costituzionale, introdotta
dall'articolo 135 della devolution.
In tale norma i cinque giudici di nomina rispettivamente del presidente
della Repubblica e della Magistratura si riducono a quattro
ciascuno. Gli altri sette vengono ripartiti in quantità di tre alla
Camera e quattro al Senato federale il quale non è
portatore di interessi generali, ma di quelli delle comunità locali.
E quindi si può dire che malgrado le prime apparenze, la riforma della
Costituzione sottoposta a referendum confermativo - o devolution -
non tuteli l’eguaglianza dei cittadini e
l’interesse generale, ma con i nuovi poteri attribuiti al Senato
federale tuteli sostanzialmente gli interessi locali,
specie delle comunità più forti.
Per sostenere i diritti all’eguaglianza e all’omogeneità di trattamento su
tutto il territorio nazionale per le persone con disabilità, la FISH invita
dunque a votare NO all’imminente referendum confermativo.
CernuscoInsieme non si assume nessuna responsabilità legata al presente comunicato